Art. 5 — Informazione
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, decorsi infruttuosamente novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento, l'amministrazione informa il richiedente in ordine allo stato del procedimento, indicando eventuali elementi ostativi emersi, ed all'ufficio competente per i pagamenti.
Testo vigente dal 7 luglio 2001
