Art. 4 — Disposizione transitoria
Nelle more dell'istituzione di apposita unita' previsionale di base, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sulla base delle richieste e degli elementi informativi disponibili, e' individuata per l'esercizio finanziario in corso, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, la dotazione specifica di risorse utilizzabili a fini di riassegnazione per il pagamento delle somme relative a residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa.
Testo vigente dal 7 luglio 2001
