Le attivita' culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unita' sanitarie locali, sono gestite da organismi legalmente costituiti, formati dai rappresentanti dei dipendenti, in aderenza all'art. 11 dello statuto dei lavoratori. La verifica contabile dell'utilizzo dei contributi erogati dai suddetti organismi deve avvenire attraverso rendicontazione, da parte dell'ente, da trasmettere all'esame del collegio dei revisori dell'unita' sanitaria locale o ad organismo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. ((3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le Amministrazioni, d'intesa con le Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente.)) 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384

5

Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 3 e 134, comma 3) la modifica del comma 3 del presente articolo.

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 20 dicembre 1990. 14 parole tolte, 35 parole aggiunte.

… i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. aggiunto: 3. Per l'attuazione della suddetta attivita', ogni anno le tolto: amministrazioni aggiunto: Amministrazioni, d'intesa con le tolto: organizzazioni sindacali, iscriveranno aggiunto: Organizzazioni Sindacali, iscrivono a bilancio uno stanziamento da determinarsi in sede regionale in misura comunque non superiore a L. 5.000 tolto: per dipendente, fatte salve le situazioni esistenti di miglior favore aggiunto: annue per dipendente. Eventuali condizioni piu' favorevoli definite in sede di accordi decentrati sono mantenute sempreche' lo stanziamento gia' esistente non sia superiore al L. 10.000 annue per dipendente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384

    Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con gli artt. 68, comma 3 e 134, comma 3) la modifica del comma 3 del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~art34 · fonte del testo