Art. 120 — Accordo intercompartimentale
Ai sensi dell'art. 12, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti demandano alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
- 1)disciplina concernente l'utilizzo delle 150 ore di studio;
- 2)disciplina del congedo ordinario;
- 3)disciplina del congedo straordinario;
- 4)disciplina dell'aspettativa;
- 5)disciplina del trattamento di missione;
- 6)disciplina del trattamento di trasferimento;
- 7)disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
- 8)inserimento nella 13ª mensilita' della quota I.I.S. di L. 48.000. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
