Art. 61 — Accordo intercompartimentale
Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti concordano di demandare alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:
- a)disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
- b)disciplina del congedo ordinario;
- c)disciplina del congedo straordinario;
- d)disciplina dell'aspettativa;
- e)disciplina del trattamento di missione;
- f)disciplina del trattamento di trasferimento;
- g)disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
- h)inserimento nella tredicesima mensilita' della quota i.i.s. di L. 48.480;
- i)reperibilita';
- l)indennita' di rischio. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
