Ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge 29 marzo 1983, n. 93, le parti concordano di demandare alla prossima contrattazione intercompartimentale le seguenti materie:

  • a)disciplina concernente l'utilizzazione delle 150 ore di studio;
  • b)disciplina del congedo ordinario;
  • c)disciplina del congedo straordinario;
  • d)disciplina dell'aspettativa;
  • e)disciplina del trattamento di missione;
  • f)disciplina del trattamento di trasferimento;
  • g)disciplina delle aspettative e dei permessi sindacali;
  • h)inserimento nella tredicesima mensilita' della quota i.i.s. di L. 48.480;
  • i)reperibilita';
  • l)indennita' di rischio. In attesa della nuova disciplina resta in vigore la normativa attualmente vigente nelle suindicate materie.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art61 · fonte del testo