Gli aumenti annui di stipendio e indennita' derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di: 30% dal 1 gennaio 1986; 65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986); 100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~art100 · fonte del testo