Art. 100 — Aumenti economici
Gli aumenti annui di stipendio e indennita' derivanti dal presente accordo rispetto alle corrispondenti voci di cui alla tabella dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 348/1983 vengono corrisposti in ragione di: 30% dal 1 gennaio 1986; 65% dal 1 gennaio 1987 (compreso il 30% del 1986); 100% dal 1 gennaio 1988 (compreso il 65% del 1987).
Testo vigente dal 11 luglio 1987
