Art. 8 (Allegato B CONFEDIR DIRSAN)
La proclamazione, la sospensione e la revoca dello sciopero saranno attuate in ambito nazionale, regionale, provinciale, di unita' sanitaria locale o di presidio dagli organi statutariamente competenti della sottoscritta organizzazione sindacale.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
