Art. 4 (Allegato B CONFEDIR DIRSAN)
Le prestazioni indispensabili indicate ai precedenti articoli sono dovute dalla generalita' dei medici in relazione dei compiti igienico-organizzativi di prevenzione, diagnosi e terapie secondo le competenze professionali e le responsabilita' di ciascuno.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
