[1]In conseguenza degli aumenti di cui agli articoli precedenti, a decorrere dal 1 gennaio 1988 i valori stipendiali di cui all'art. 2 dell'accordo del 12 dicembre 1983 concernente il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, di cui all'art. 2 dell'accordo 9 febbraio 1984 concernente il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 91, di cui all'art. 3 dell'accordo 4 gennaio 1984 concernente il personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade annesso al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 52, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, relativo al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al protocollo d'intesa 1 luglio 1986 relativo al personale della Cassa depositi e prestiti, nonche' all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1986, n. 211, relativo al personale dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sono cosi' modificati:
[2]Livello
[3]Nuove tabelle
[4]1
[5]3.800.000
[6]2
[7]4.400.000
[8]3
[9]4.940.000
[10]4
[11]5.700.000
[12]5
[13]6.480.000
[14]6
[15]7.400.000
[16]7
[17]8.550.000
[18]8
[19]10.400.000 Per gli appartenenti al IV, V e VI livello delle aziende: Poste, A.S.S.T. e Cassa depositi e prestiti lo stipendio annuo e' rispettivamente di L. 5.870.000, 6.650.000 e 7.470.000.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
