Alla copertura dei posti che a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche in applicazione dei precedenti articoli, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' previste dai successivi articoli 15, 16 e 17, concernenti rispettivamente la mobilita' all'interno della singola azienda, quella di comparto e quella derivante dal piano di riequilibrio territoriale.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
