Alla copertura dei posti che a seguito della rideterminazione delle dotazioni organiche in applicazione dei precedenti articoli, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' previste dai successivi articoli 15, 16 e 17, concernenti rispettivamente la mobilita' all'interno della singola azienda, quella di comparto e quella derivante dal piano di riequilibrio territoriale.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art14 · fonte del testo