Art. 3 — Mobilità
Alla copertura dei posti che, a seguito della rideterminazione attuata in applicazione dell'art. 2, risultino disponibili in ogni singolo ufficio e di quelli resisi vacanti nell'anno di effettuazione della verifica, si provvede con processi di mobilita' del personale con l'osservanza delle modalita' di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente decreto.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
