Art. 48 — Passaggi di qualifica
Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianita' in godimento alla predetta data. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' per quelli di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi l'art. 25 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
