Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 7, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 marzo 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 2008 al 28 marzo 2009. 1447 parole tolte, 11 parole aggiunte in 19 capoversi.

tolto: In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nel successivo comma 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18. L'Ufficio scolastico regionale si articola per funzioni e sul territorio a livello provinciale in centri di erogazione di servizi amministrativi, di monitoraggio e di supporto alle scuole, denominati uffici scolastici provinciali. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al Dipartimento per la programmazione proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Da esso dipendono gli uffici scolastici provinciali, dei quali assicura l'uniformita' dell'azione amministrativa nelle materie attribuite alla loro competenza dal comma 6. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita, avvalendosi anche degli uffici scolastici provinciali, tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal Capo del Dipartimento per la programmazione, sentito il Capo del Dipartimento per l'istruzione. L'Ufficio scolastico provinciale, di cui al comma 2, svolge le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU. Esercita ogni altra funzione che sia stata delegata dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. Esso e' affidato a dirigente di livello dirigenziale non generale. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente comma, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione amministrativa, il titolare dell'Ufficio scolastico provinciale si rapporta funzionalmente al direttore generale regionale. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 9:

tolto: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 17 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 24 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 31 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

Mostra gli altri 11 capoversi cambiati

tolto: h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 22 uffici dirigenziali non generali e in n. 32 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 16 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 18 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 13 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 19 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 20 uffici dirigenziali non generali e in n. 26 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali e in n. 8 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;

tolto: t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. Il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 2009, N. 17

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-12-21;260~art7 · fonte del testo