Art. 4 — Procedure contabili

Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresi' individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.

Testo vigente dal 4 agosto 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260~art4 · fonte del testo