Art. 4 — Procedure contabili
Con provvedimento del Ministro competente o dell'organo di Governo dell'amministrazione o ente interessato, sono altresi' individuate le procedure, la documentazione e le scritturazioni contabili necessarie per la riscossione, nonche' l'apposita voce di entrata di bilancio nella quale vengono iscritte le somme riscosse.
Testo vigente dal 4 agosto 1998
