Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1998 al 7 ottobre 2016. 190 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Il recupero e' effettuato mediante ritenuta nei limiti consentiti dalla normativa in vigore su tutte le somme dovute ai responsabili in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati. Il debitore puo' chiedere di procedere al versamento diretto in Tesoreria, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio di cui all'articolo 5. Il recupero e' effettuato su tempestiva richiesta dell'ufficio che ha in carico il credito alla quale l'ufficio o l'ente erogatore da' esecuzione immediata. A richiesta del debitore il pagamento puo' essere effettuato a rate, il cui numero e' determinato dall'ufficio di cui al comma 2, tenuto conto, entro i limiti di cui al comma 1, dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche del debitore. Per la riscossione dei crediti dello Stato non recuperati nelle forme disciplinate dal presente regolamento, l'ufficio competente procede all'iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; per i crediti vantati dagli enti locali si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 174

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-06-24;260~art2 · fonte del testo