Art. 4 — Iniziative formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di attività formative
Gli istituti di istruzione secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo, all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti coordinano o integrano la propria attivita' con quella dei servizi per l'impiego e degli enti locali, nonche' degli altri servizi individuati dalle regioni. Attivita' di istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
Testo vigente dal 15 settembre 2000
