Art. 2 — Attuazione progressiva
Il presente decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel territorio dello Stato che:
- a)nell'anno 2000 compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
- b)nell'anno 2001 compiono 15 anni e 16 anni;
- c)a partire dall'anno 2002 compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni. I giovani che nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di orientamento, di supporto e di tutoraggio. Il presente decreto si applica altresi' nei confronti dei minori stranieri presenti nel territorio dello Stato.
Testo vigente dal 15 settembre 2000
