I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, sono cosi' modificati:
- a)il limite di cui al comma 1, lettera b), e' elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000;
- b)i limiti di cui al comma 1, lettera c), di L. 240.000 e L. 2.400.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 500.000 e L. 10.000.000;
- c)il limite di cui al comma 1, lettera d), e' elevato da L. 240.000 a L. 500.000.
Testo vigente dal 3 aprile 1992
