I limiti di somma indicati nell'art. 7 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1› giugno 1989, n. 256, sono cosi' modificati:

  • a)il limite di cui al comma 1, lettera b), e' elevato da L. 2.400.000 a L. 10.000.000;
  • b)i limiti di cui al comma 1, lettera c), di L. 240.000 e L. 2.400.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 500.000 e L. 10.000.000;
  • c)il limite di cui al comma 1, lettera d), e' elevato da L. 240.000 a L. 500.000.

Testo vigente dal 3 aprile 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-01-31;256~art3 · fonte del testo