I limiti di somma indicati ai commi primo - lettere a) e b) - e quarto dell'articolo 32 del regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, quali risultano modificati dall'articolo 1 della legge 10 dicembre 1953, n. 936, e dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, sono elevati, rispettivamente, a lire 2.400.000 e a lire 24.000.000.

Testo vigente dal 25 febbraio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-01-23;32~art1 · fonte del testo