Art. 79 — Casi di chiusura del conto
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 77 parole tolte, 11 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: 1 - Il conto viene chiuso nei seguenti casi:
tolto: a) per disdetta data dal correntista;
tolto: b) per disdetta data dall'Amministrazione ai sensi del primo comma dell'articolo 142 del codice postale;
tolto: c) per morte, interdizione o fallimento del correntista, tranne che sia autorizzata la continuazione della gestione su richiesta degli eredi o dei rappresentanti legali del correntista, ai sensi del secondo comma dell'articolo 142 del codice postale;
tolto: d) per prescrizione dei crediti ai sensi dell'articolo 136 del codice postale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art79 · fonte del testo
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