Art. 73 — Apertura dei conti
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 61 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1 - L'ufficio competente, accerta la regolarita' della domanda di apertura di conto e l'assenza di impedimenti all'apertura stessa, comunica al correntista il numero del conto assegnatogli e la relativa intestazione. 2 - E' ammesso, a richiesta del correntista o per esigenza di servizio, il trasferimento della tenuta del conto da uno ad altro ufficio, previa assegnazione di un nuovo numero di conto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art73 · fonte del testo
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