Art. 52 — Modalità di rimborso
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 483 parole tolte, 11 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: 1 - L'ammontare complessivo dei vaglia non pagati e scaduti si versa in appositi conti correnti postali, distinti per ciascun tipo di vaglia e per ciascun anno di emissione. 2 - Il versamento delle relative somme si effettua mediante prelevamento autorizzato con ordinativo sui fondi della gestione vaglia. 3 - Il rimborso dei vaglia non pagati e scaduti puo' avvenire:
tolto: a) mediante esibizione dei titoli, entro i termini fissati dalle istruzioni, presso gli uffici, che provvedono, in tal caso, al rimborso stesso;
tolto: b) mediante assegni tratti sui conti correnti anzidetti, emessi dall'Amministrazione centrale. 4 - Per ogni vaglia rimborsato deve essere corrisposto il diritto fisso stabilito ai sensi dell'articolo 7 del codice postale, salvo casi di esenzione previsti nei successivi commi del presente articolo. 5 - Il rimborso di piu' vaglia scaduti a favore della stessa persona puo' essere eseguito:
tolto: a) presso gli uffici, entro i termini fissati dalle istruzioni e con le modalita' di cui all'articolo 10;
tolto: b) mediante emissione di un unico assegno quando il rimborso venga chiesto oltre i termini di cui alla lettera a). Il rilascio dell'assegno e' effettuato entro i limiti massimi di importo consentiti per gli assegni postali in rapporto alla categoria dell'ufficio che deve eseguire il pagamento. 6 - Il diritto fisso, di cui al comma 4, deve essere corrisposto per ciascun vaglia rimborsato. 7 - Nel caso previsto dal comma 1 dell'articolo 51, l'Amministrazione provvede, con le modalita' sopra accennate, al rimborso dei vaglia prima che sia ultimata la revisione della contabilita'. Nel caso previsto dal comma 2 del medesimo articolo 51, l'Amministrazione puo' provvedere, previ gli opportuni accertamenti in ordine all'esito dei titoli e con le modalita' fissate dalle istruzioni, al rimborso dei vaglia anche prima della chiusura della relativa contabilita', sempreche' venga prodotta dagli aventi diritto apposita dichiarazione di non aver riscosso i titoli e di non averli girati, con l'assunzione dell'obbligo di restituire l'importo dei vaglia rimborsati, qualora risultasse che i vaglia stessi siano stati pagati. 8 - L'Amministrazione ha anche la facolta' di rimborsare l'importo dei titoli al mittente o, a richiesta di questi, al destinatario, dopo la scadenza del periodo di validita' dei vaglia, senza attendere la chiusura della contabilita' relativa e senza addebito del diritto fisso, nei casi in cui risulti accertato che lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione siano avvenuti nel corso del recapito dei vaglia al destinatario, pure essendo i titoli pervenuti all'ufficio di destinazione. 9 - Sono esenti dal pagamento del diritto fisso le operazioni di rimborso relative a:
tolto: a) vaglia di servizio emessi a favore degli organi della Amministrazione e vaglia ordinari emessi a favore di militari della Marina, imbarcati;
tolto: b) vaglia diretti ai militari, pagati dai Corpi ai sensi dell'articolo 9 durante il periodo di validita', il cui rimborso venga chiesto dagli uffici pagatori dopo la scadenza del suddetto periodo per motivi ad essi non imputabili;
tolto: c) vaglia recapitati ai destinatari in data successiva a quella di scadenza del termine di validita'.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art52 · fonte del testo
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