Art. 50 — Emissione
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 110 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1 - I vaglia di servizio possono essere emessi, per qualsiasi importo e in esenzione di tassa, soltanto per la trasmissione di fondi nell'interesse dei servizi gestiti dall'Amministrazione nonche' per il pagamento di somme dovute a terzi dall'Amministrazione stessa. 2 - I vaglia di servizio possono essere emessi anche nell'interesse dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, alle condizioni e con le modalita' stabilite dalla convenzione prevista dal terzo comma dell'articolo 109 del codice postale e dalle istruzioni. 3 - I vaglia di servizio sono compilati esclusivamente dall'ufficio di emissione e su di essi deve essere indicata la causale dell'emissione; le modalita' di trasmissione al beneficiario e di pagamento sono specificate nelle istruzioni.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art50 · fonte del testo
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