Art. 39 — Termine di custodia di titoli e documenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 94 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1 - L'Amministrazione conserva i titoli e i documenti relativi al servizio dei vaglia, nei casi e con le modalita' previsti dalle istruzioni, non oltre il termine di un anno successivo a quello in cui si compie la prescrizione di cui all'articolo 112 del codice postale. 2 - Nei casi e con le modalita' previsti dalle norme legislative e regolamentari, in luogo e in sostituzione degli originali, possono essere conservati, per il periodo di tempo indicato nel precedente comma, i microfilms sostitutivi dei titoli e dei documenti e le registrazioni effettuate su nastri e dischi magnetici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art39 · fonte del testo
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