Art. 23 — Sequestri e pignoramenti
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 69 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1 - I vaglia, gli assegni di conto corrente postale e le somme depositate sui conti correnti non sono soggetti a sequestro o a pignoramento, salvo che nei casi espressamente previsti dall'articolo 24 del codice postale. 2 - I libretti di risparmio postali e i buoni postali fruttiferi non sono soggetti a sequestro o a pignoramento, salvo che nei casi espressamente previtri, rispettivamente, dagli articoli 157 e 175 del codice postale.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art23 · fonte del testo
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