Art. 200 — Contabilità
1 - Quindicinalmente o, se non e' possibile, mensilmente i commissari della marina militare trasmettono tanto all'Amministrazione quanto alle direzioni di commissariato dei dipartimenti militari marittimi, da cui dipendono le navi od il corpo a terra distaccato, un elenco delle operazioni eseguite sui libretti di cui all'articolo 199. 2 - Le direzioni di commissariato provvedono al movimento del denaro direttamente con l'Amministrazione.
Testo vigente dal 18 luglio 1989
