1 - I commissari della marina militare, in servizio a bordo di una nave o presso un corpo a terra distaccato in territorio estero, che siano stati espressamente autorizzati al servizio dei risparmi, ai sensi dell'articolo 146, secondo comma, del codice postale, possono eseguire a favore del personale della nave, durante la navigazione, o di quello del corpo a terra distaccato, le stesse operazioni affidate agli uffici, ma ciascun commissario non puo' eseguire depositi o rimborsi se non sui libretti da lui emessi. 2 - Gli uffici possono eseguire soltanto operazioni di rimborso sui libretti emessi dai commissari della marina militare.

Testo vigente dal 18 luglio 1989

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art199 · fonte del testo