Art. 132 — Rimesse su commissione
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144.
Abrogato dal 8 maggio 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1989
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1989 al 8 maggio 2001. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: 1 - Il correntista puo' chiedere all'ufficio detentore del conto, con telegramma, pagamenti a proprio favore, da effettuare con vaglia telegrafico. Il correntista deve rilasciare, una volta soltanto, dichiarazione scritta con la quale esoneri l'Amministrazione da qualsiasi responsabilita', per danni che potessero a lui derivare in conseguenza di pagamenti eseguiti su richiesta telegrafica. 2 - L'importo della rimessa e le relative tasse interne o internazionali vengono addebitate sul conto del richiedente e la rimessa viene eseguita con assegno di servizio tratto a favore del correntista, da commutare in giornata in vaglia telegrafico interno o internazionale a seconda della forma di pagamento richiesta.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MARZO 2001, N. 144
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1989-06-01;256~art132 · fonte del testo
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