Art. 8 — Vigilanza
La Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del ((Ministero della cultura)). In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ((Ministro per la pubblica amministrazione)). Il Ministero vigilante, inoltre, puo' disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
Testo vigente dal 26 agosto 2023
