Art. 8 — Vigilanza

La Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del ((Ministero della cultura)). In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e dall'articolo 3, comma 1, essi devono inviare tutte le delibere e gli atti che il Ministero stesso ritenga necessario acquisire. Le delibere di rideterminazione delle dotazioni organiche sono sottoposte all'approvazione del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il ((Ministro per la pubblica amministrazione)). Il Ministero vigilante, inoltre, puo' disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Testo vigente dal 26 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 2005 al 26 agosto 2023. 9 parole tolte, 4 parole aggiunte.

La Giunta storica nazionale e gli istituti storici di cui all'articolo 1 sono posti sotto la vigilanza del Ministero tolto: per i beni e le attivita' culturali aggiunto: della cultura. In particolare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7 e … concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la tolto: funzione pubblica aggiunto: pubblica amministrazione. Il Ministero vigilante, inoltre, puo' disporre visite ispettive. Si applicano, infine, le disposizioni previste dall'articolo 12 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-11;255~art8 · fonte del testo