Le condizioni ed i requisiti prescritti per il rilascio delle concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva privata o dell'autorizzazione di cui all'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103 devono sussistere sia alla data della domanda sia al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione e permanere per tutta la durata delle stesse. Allo scopo di accertare la sussistenza di tali elementi l'Amministrazione puo' richiedere all'interessato ogni ulteriore idonea documentazione ed al Garante le informazioni ritenute necessarie. All'interessato possono essere richieste precisazioni in merito al bacino o bacini di utenza o alle parti degli stessi per i quali si e' presentata domanda di concessione, nonche' ai requisiti soggettivi ed agli altri elementi di valutazione. Agli esercenti impianti ripetitori via etere di programmi sonori e televisivi esteri, autorizzati ai sensi dell'articolo 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, non si applicano le disposizioni dettate dall'articolo 17, comma 1, della legge.

Testo vigente dal 1 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255~art31 · fonte del testo