L'autorizzazione a trasmettere il medesimo programma in contemporanea prevista dall'articolo 21 della legge e' rilasciata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ai singoli concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale interessati ovvero ai consorzi appositamente costituiti dai medesimi concessionari. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere contenuta nel limite della scadenza delle concessioni assentite ai singoli soggetti partecipanti alle intese od ai consorzi previsti all'articolo 21 della legge. L'autorizzazione costituisce titolo per utilizzare i collegamenti di telecomunicazione ai sensi dell'articolo 5 della legge.

Testo vigente dal 1 aprile 1992

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;255~art36 · fonte del testo