Art. 18 — Certificazioni
Chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' ottenere, a proprie spese, il rilascio di certificazioni sul conto dei soggetti iscritti, attestanti l'avvenuta iscrizione nonche' la sussistenza di tutti i successivi adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
Testo vigente dal 1 aprile 1992
