Art. 5 — Relazione previsionale e programmatica
La relazione previsionale e programmatica aggiorna annualmente il programma pluriennale di cui all'articolo 4 ed e' approvata dal consiglio entro il 31 ottobre. Essa ha carattere generale e illustra i programmi che si intendono attuare nell'anno di riferimento, in rapporto alle caratteristiche ed ai possibili sviluppi dell'economia locale e al sistema delle relazioni con gli organismi pubblici e privati operanti sul territorio, specificando, altresi', le finalita' che si intendono perseguire e le risorse a loro destinate.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
