Art. 4 — Programmazione pluriennale
Il consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale, di norma per il periodo corrispondente alla durata del mandato, anche tenendo conto degli atti di programmazione degli enti territoriali, nonche' delle risorse necessarie e dei risultati che si intendono conseguire.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
