Il provveditore e' il consegnatario degli automezzi. L'uso degli autoveicoli, per esigenze di servizio del personale, e' preventivamente autorizzato dal segretario generale o da suo delegato; nell'autorizzazione sono indicati la motivazione, le persone da trasportare e la localita' di destinazione. Ogni autovettura e' dotata di un registro nel quale sono giornalmente annotati dall'addetto, che sulla stessa ha espletato il proprio servizio, i rifornimenti di carburanti e lubrificanti e il numero dei chilometri di percorrenza effettuati, indicando il chilometraggio quale risulta dal contachilometri al momento di inizio del servizio e quello al momento di termine del servizio stesso. La guida degli autoveicoli e' riservata esclusivamente al personale che, in base alla categoria ed al profilo professionale rivestiti, e' addetto a tali mansioni. La guida e', altresi', consentita al personale con funzioni ispettive.

Testo vigente dal 16 dicembre 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-11-02;254~art40 · fonte del testo