Art. 31 — Modalità del controllo
Il collegio dei revisori dei conti effettua almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa; effettua, altresi', il controllo sulla esistenza dei valori, dei titoli di proprieta' e sui depositi ed i titoli a custodia. I revisori possono provvedere individualmente ad atti di ispezione e controllo su specifico incarico del presidente del collegio riferendo all'organo in seduta collegiale con apposita relazione istruttoria. A tale fine, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti e documenti amministrativi e contabili.
Testo vigente dal 16 dicembre 2005
