Art. 18 — Oneri finanziari

Le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le regioni interessate, provvedono all'attuazione del presente regolamento nell'ambito delle proprie attivita' istituzionali e delle risorse di bilancio allo scopo finalizzate. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare le finalita' di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

Testo vigente dal 11 settembre 2003

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-07-15;254~art18 · fonte del testo