Art. 7 — Organi

Sono organi delle fondazioni:

  • a)il presidente;
  • b)il consiglio di amministrazione;
  • c)il collegio dei revisori dei conti. La durata degli organi delle fondazioni, nonche' le relative incompatibilita', sono stabilite dai rispettivi statuti. Gli statuti possono prevedere un comitato scientifico, con i compiti di cui all'articolo 10.

Testo vigente dal 3 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254~art7 · fonte del testo