Art. 10 — Comitato scientifico
Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, e' organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che:
- a)e' presieduto dal presidente della fondazione;
- b)almeno un componente e' designato dagli enti di riferimento;
- c)almeno un componente e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
Testo vigente dal 3 luglio 2001
