Art. 10 — Comitato scientifico

Il comitato scientifico, qualora previsto dallo statuto, e' organo consultivo delle fondazioni la cui nomina, composizione, competenza e funzionamento sono stabiliti dai rispettivi statuti, fermo restando che:

  • a)e' presieduto dal presidente della fondazione;
  • b)almeno un componente e' designato dagli enti di riferimento;
  • c)almeno un componente e' designato dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

Testo vigente dal 3 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254~art10 · fonte del testo