Art. 5 — Fondi di gestione

Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:

  • a)di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
  • b)dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
  • c)dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 12, comma 3.

Testo vigente dal 3 luglio 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254~art5 · fonte del testo