Art. 5 — Fondi di gestione
Per l'adempimento dei propri compiti le fondazioni dispongono:
- a)di ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- b)dei redditi provenienti dalla gestione del patrimonio;
- c)dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 12, comma 3.
Testo vigente dal 3 luglio 2001
