Art. 4 — Patrimonio

Il patrimonio della fondazione e' costituito:

  • a)dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;
  • b)dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
  • c)dai proventi delle attivita' proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
  • d)dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;
  • e)dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

Testo vigente dal 3 luglio 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-24;254~art4 · fonte del testo