Art. 4 — Patrimonio
Il patrimonio della fondazione e' costituito:
- a)dalla dotazione iniziale in beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all'atto della costituzione;
- b)dai beni mobili ed immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, nonche' da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui accettazione sia deliberata, previo gradimento degli enti di riferimento, dal consiglio di amministrazione della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio;
- c)dai proventi delle attivita' proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- d)dagli utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all'articolo 6, che il consiglio di amministrazione decida di imputare a patrimonio;
- e)dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
Testo vigente dal 3 luglio 2001
