Art. 44 — Accertamento
Gli istituti depositari, accertato l'inadempimento da parte del soggetto obbligato, lo diffidano, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, o a presentare eventuali controdeduzioni o memorie, entro sessanta giorni dall'avvenuto ricevimento. L'adempimento entro il termine conseguente alla diffida comporta una riduzione di un terzo della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 43, comma 1. Il processo verbale di accertamento dell'inadempimento e' trasmesso dagli istituti di cui al comma 1 alla Direzione generale competente del Ministero o all'organo regionale, che provvedono, ciascuno per quanto di propria competenza, all'irrogazione della sanzione e alla comunicazione all'interessato delle modalita' per il versamento della sanzione amministrativa dovuta, secondo le disposizioni dell'articolo 43 del presente regolamento. Il pagamento della sanzione amministrativa non esclude l'obbligo della consegna degli esemplari d'obbligo secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge.
Testo vigente dal 18 agosto 2006
