Art. 5 — Concertazione

Le organizzazioni sindacali, ricevuta l'informazione ai sensi dell'articolo 4, comma 3, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione sui criteri generali inerenti le seguenti materie:

  • a)sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  • b)conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  • c)individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
  • d)individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  • e)invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
  • f)formazione e aggiornamento professionale. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilita', correttezza e trasparenza. La concertazione si conclude nel termine massimo di quindici giorni dalla sua attivazione. Dell'esito della concertazione e' redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle parti e gli eventuali impegni assunti. Decorso infruttuosamente tale termine, le parti riassumono le rispettive prerogative e liberta' di iniziativa e decisione.

Testo vigente dal 5 novembre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247~art5 · fonte del testo