Art. 4 — Informazione
L'amministrazione, allo scopo di rendere trasparente e costruttivo il confronto tra le parti a tutti i livelli delle relazioni sindacali, informa periodicamente e tempestivamente le organizzazioni sindacali sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere finanziario, aventi riflessi sul rapporto di impiego della carriera prefettizia. Ai fini di una piu' compiuta informazione, le parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale e, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici ovvero per l'innovazione tecnologica, nonche' per eventuali processi di dismissione, esternalizzazione e trasformazione dei servizi. L'amministrazione fornisce un'informazione preventiva sui criteri generali inerenti le seguenti materie:
- a)sistemi di valutazione dell'attivita' del personale, ivi compresi quelli di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
- b)conferimento, revoca e rotazione negli incarichi e nelle funzioni, ivi compresi quelli indicati all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
- c)individuazione dei posti di funzione e graduazione delle posizioni funzionali;
- d)individuazione dei posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, come previsto dall'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
- e)invii in missione e conferimento degli incarichi di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
- f)iniziative socio-assistenziali in favore del personale;
- g)formazione e aggiornamento professionale;
- h)misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- i)ordini del giorno delle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni previste dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. L'informazione preventiva e' fornita ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), nelle materie di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima, inviando contestualmente la documentazione. Per le materie di cui al comma 1, lettere f) e h), l'informazione e' fornita anche a livello periferico. L'amministrazione puo' individuare modalita' di informazione preventiva piu' articolate, anche in materie non comprese nel comma 3. L'amministrazione fornisce, a livello centrale e periferico, un'informazione successiva nelle seguenti materie, entro dieci giorni dall'emanazione dell'atto:
- a)provvedimenti e atti di gestione rilevanti ai fini del buon andamento degli uffici, nonche' sulla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto di impiego;
- b)verifica sulla applicazione dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f);
- c)attuazione dei programmi di formazione del personale;
- d)resoconto delle riunioni del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 5 novembre 2002
