Art. 10 — Diritto di affissione

Le organizzazioni sindacali hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all'interno delle sedi di servizio, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche sistemi di informatica.

Testo vigente dal 5 novembre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-09-20;247~art10 · fonte del testo