Art. 7 — Richieste di informazioni e documenti
Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 22, della legge, i provvedimenti aventi ad oggetto la richiesta di informazioni e di esibizione di documenti adottati dal Collegio a norma dell'articolo 2, comma 12, lettera g), e comma 20, lettera a), della legge, sono comunicati con le modalita' di cui all'articolo 11. Dette richieste indicano:
- a)i fatti e le circostanze sui quali si chiedono i chiarimenti;
- b)la finalita' della richiesta;
- c)il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento richiesto, termine che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla natura, quantita' e qualita' delle informazioni richieste e deve tenere conto del tempo necessario per predisporle;
- d)le modalita' di trasmissione delle informazioni e la persona cui possono essere esibiti i documenti o comunicate le informazioni richieste;
- e)le sanzioni applicabili in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, ovvero nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri. I documenti, dei quali e' richiesta l'esibizione, sono forniti in originale o copia attestata conforme all'originale da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa. Le richieste di informazioni o di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente, nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le medesime indicazioni previste dal comma 1. Dell'esibizione di documenti e delle informazioni fornite oralmente e' redatto processo verbale, con le modalita' di cui all'articolo 11. Nel caso di risposta orale ed immediata o di esibizione immediata di documenti, gli elementi forniti possono essere integrati nel termine a tale scopo fornito. L'obbligo di fornire le informazioni e di esibire i documenti richiesti grava sui titolari dell'impresa, o loro rappresentanti, o su coloro che, per legge o per statuto, hanno la legale rappresentanza degli enti destinatari della richiesta.
Testo vigente dal 27 giugno 2001
