Art. 5 — Accesso alle informazioni
Gli archivi informatizzati di cui all'articolo 2 sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'articolo 4. Le modalita' tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.
Testo vigente dal 18 settembre 2004
