Art. 4 — Regole tecniche
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono stabilite le regole tecniche per l'operativita' dei collegamenti di cui all'articolo 3, in relazione alla tipologia delle informazioni, all'utilizzo di strumenti in grado di assicurare la sicurezza e la riservatezza delle trasmissioni telematiche e alle modalita' di abilitazione per l'accesso agli archivi.
Testo vigente dal 18 settembre 2004
