Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 5 agosto 2022, n. 136.
Abrogato dal 27 settembre 2022
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1994
Confronto con la versione in vigore dal 22 aprile 1994 al 27 settembre 2022. 102 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Qualora una malattia contagiosa degli animali che possa essere propagata dallo sperma si manifesti o si estenda, o se altri motivi di polizia sanitaria tali da compromettere lo stato sanitario del patrimonio zootecnico nazionale lo giustifichino, si applicano le misure di salvaguardia consentite dalle disposizioni in materia di scambi se e' interessato il territorio di uno Stato membro o quelle in materia di importazione se e' interessato tutto o in parte il territorio di un Paese terzo. Le misure di cui al comma 1 e la loro revoca sono comunicate immediatamente agli altri Stati membri ed alla Commissione con le relative motivazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 136
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-02-11;242~art14 · fonte del testo
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