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Che cosa è cambiato dal 17 maggio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2001 al 17 maggio 2006. 917 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Il trattamento economico complessivo del capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. Al capo dell'Ufficio per la politica militare, ad uno dei membri del Servizio di controllo interno e al Consigliere giuridico, se nominato, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. Al capo della Segreteria del Ministro, al segretario particolare del Ministro e ai capi delle segreterie dei Sottosegretari, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, ed in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante. Al portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge n. 150 del 2000. Al capo del Servizio pubblica informazione, qualora estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Ai capi degli Uffici di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. Il capo del Servizio pubblica informazione dipendente da pubblica amministrazione mantiene il proprio trattamento economico ed il predetto emolumento accessorio gli e' corrisposto in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale. Per il personale delle Forze armate equiparato a dirigente del ruolo unico, l'indennita' e' determinata, tenendo conto del grado rivestito e fermi restando i limiti indicati al comma 7 ed al presente comma, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base "gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati alla incentivazione della produttivita' e al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2006, N. 162

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-14;241~art8 · fonte del testo